F.A.Q.
1) A chi rivolgersi per l'installazione di apparecchi a gas?
L'installazione degli apparecchi a gas, delle tubazioni e di tutte le parti annesse agli impianti deve essere affidata sempre e soltanto a un installatore abilitato, iscritto alla Camera di Commercio e all'Albo Provinciale Artigianale.
L'installatore al termine dei lavori dovrà rilasciare la "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto" completa degli allegati tecnici necessari con i quali si assume la responsabilità di avere eseguito il lavoro a norma di legge.
2) Come posso individuare se ci sono perdite consistenti di gas metano nella mia abitazione?
Le eventuali perdite di gas metano nelle abitazioni sono riscontrabili immediatamente dal caratteristico "odore" del combustibile gassoso, infatti la Legge 1083 del 1971 impone l'odorizzazione dei combustibili che non abbiano di per sé odori caratteristici mediante l'aggiunta di sostanze idonee in grado di rilevare la presenza di gas negli ambienti, ma anche all'aperto, in quantità pericolosa per esplosività e per tossicità.
In caso di presunta rilevazione di fuga di gas è auspicabile l'immediato intervento di un installatore abilitato (Idraulico) che, in ausilio a idonee apparecchiature di rilevamento fughe, possa localizzare la perdita del combustibile.
Ad avvenuta rilevazione di fuga di gas in ambienti, è consigliabile aerare immediatamente i locali ed evitare l'accensione di fiamme libere o apparecchiature elettriche.
Qualora la rilevazione della fuga sia localizzata in strada e/o a monte del misuratore, è possibile richiedere al nostro recapito telefonico di "Pronto intervento" attivo 24 ore su 24, n° 800-014702, un sopralluogo di verifica da parte di nostro personale tecnico incaricato.
3) L'Accertamento
Nel momento in cui la documentazione completa verrà resa disponibile al distributore, verrà effettuato l'accertamento con l'addebito al cliente degli importi unitari, al netto delle imposte, previsti dal regolamento:
- euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
Nel caso in cui l'accertamento dia esito positivo, la fornitura sarà regolarmente attivata (o attivabile, qualora eventualmente non ancora avviata).
Nel caso in cui, invece, l'accertamento dia esito negativo, la fornitura non verrà attivata.
Per ogni esito negativo dell'accertamento o mancato invio da parte del Cliente finale della “Dichiarazione di conformità” completa, verrà addebitato l'importo di euro 30,00 (trenta) al netto delle imposte.
Gli importi di cui sopra saranno addebitati al cliente da Intesacom.
4) Come avviene la riapertura di impianti chiusi per fughe di gas?
Il Cliente finale dovrà fornire:
- modulo Allegato E debitamente compilato e sottoscritto dall'impresa installatrice;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell' impresa installatrice.
5) Abito in un alloggio in affitto. Il contratto di manutenzione dell'impianto termico lo devo fare io o il padrone di casa?
L'occupante (a qualunque altro titolo) di un unità immobiliare dotata di un impianto termico individuale (detto anche "impianto autonomo") deve rispettare gli obblighi contenuti del D.P.R. 412/93 (e successive modifiche ed integrazioni) riguardanti l'esercizio, la manutenzione e le verifiche periodiche dell'impianto termico (compreso il controllo del rendimento di combustione della caldaia).